Ci siamo quasi!
Le nuove disposizioni prevedono una detrazione del 110% da ripartire in 5 quote annuali e la possibilità di optare per lo sconto in fattura dal fornitore o la cessione del credito alle banche.
Proprio su queste due importanti opzioni, che di fatto daranno il via a molti lavori, si attendono i provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dello Sviluppo Economico.
Quindi ancora pazienza, ma non troppa, perché la domanda di mercato è elevatissima e non ci sono abbastanza aziende attrezzate per soddisfare tutti, quindi chi prima arriva meglio alloggia. Non solo, non scordatevi che il budget stanziato dal governo per l'ecobonus al 110% non è infinito.
È la parte più interessante relativa all' ecobonus 110% e per la quale sono attesi i provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dello Sviluppo Economico che entreranno nel dettaglio della documentazione richiesta (visto di conformità e asseverazione tecnica degli interventi).
Per poter optare per lo sconto in fattura e la cessione del credito, infatti, sarà necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta.
Inoltre, la scelta delle due opzioni dovrà essere comunicata telematicamente, secondo quanto disposto dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Rilancio.
Per accedere all' ecobonus 110% e per scegliere le due opzioni per lo sconto in fattura e cessione del credito, è necessario che gli interventi siano asseverati da un tecnico esperto ed abilitato.
In particolare: i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.
La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Quindi, è fondamentale affidarsi a persone qualificate e che non si sono improvvisate nel campo della riqualificazione energetica solo adesso. Occhi aperti!
Per quanto concerne l'accesso all’ecobonus 110% previsto per gli interventi di efficienza energetica (trainanti e non), è previsto:
- il rispetto dei requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;
- il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta;
- la redazione dell'attestato di prestazione energetica (APE), prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata che dimostri il miglioramento energetico.
Edifici o unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno.
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore:
- a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017
Edifici condominiali
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:
- euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
- a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.
Edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento.
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000.
La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.
L’ecobonus 110% spetta anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica, se svolti congiuntamente ad uno degli interventi trainanti (interventi 1, 2 e 3) e nei relativi limiti di spesa previsti. Nel caso in cui gli interventi trainanti non possono essere eseguiti perché vitati dai vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio o dai regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione del 110% si applica a tutti gli interventi di efficienza energetica, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti.
© 2019 Copyright. All Rights Reserved.
Mandaci un messaggio su WhatsApp